venerdì 19 febbraio 2010

Diritti e condizioni reali di laicità nelle scuole italiane.

Una rassegna della normativa.


Nella “babele” contemporanea di ogni discorso pubblico sulla scuola,ci sono alcuni temi che presentano una caratteristica carsica:la legittimità, e l’opportunità, dell’esposizione pubblica dei simboli religiosi, la celebrazione delle ricorrenze religiose,che, in Italia , si legano oggettivamente all’insegnamento della religione cattolica,ma che lasciano in ombra due temi ben più rilevanti sul piano pedagogico:
• il tempo,così come esplicitato dal calendario,che scandisce anche il calendario scolastico;in ogni luogo del mondo il calendario è modellato su un tempo connotato religiosamente,che proprio nella scuola meriterebbe una specifica indagine storiografica e geografica per la sua evidente rilevanza pedagogica;
• la laicità’ del vivere insieme, come definito dalla Costituzione,che va coniugato con molta attenzione anche, e soprattutto, nel luogo istituzionale e costituzionale della formazione delle giovani generazioni: la scuola .
E allora sembra utile proporre un’analisi più specifica del tema “insegnamento della religione” nella scuola pubblica in Italia ,dal momento che la scuola non può certo esonerarsi dalla responsabilità di “governare” sul piano educativo, conoscitivo e relazionale anche questa esperienza individuale e collettiva.
A volte, chi lavora nella scuola sembra disinteressato al contesto normativo in cui si colloca il proprio lavoro professionale,ma,senza pretesa di delineare una “pedagogia giuridica”,vale la pena di indagare con sguardo lungo il contesto istituzionale e costituzionale del tema << scuola e laicità >> che, già alla nascita della Repubblica Italiana, evidenzia un quadro molto più articolato di quanto non emerga nella consapevolezza collettiva,stando al dibattito pubblico che si propone con andamento carsico ,appunto.

Costituzione della Repubblica Italiana 1948/2001
art.7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti. Le modificazioni dei Patti accettati dalle due parti, non richiedono procedimenti di revisione costituzionale.
art. 8 Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri Statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di Intese, con le relative rappresentanze.

L.25 marzo 1985, n.121 Ratifica dell’Intesa tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 18 febbraio 1984
Art.9.2 La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare nel quadro delle finalità della Scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa
dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di
detto insegnamento. All’atto di iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

L. 11 luglio 1984, n.449 Intesa tra lo Stato italiano e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese
art.9
1. La Repubblica Italiana prende atto che la Tavola Valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere, nelle scuole gestite dallo Stato o da altri Enti Pubblici,per quanti fanno parte delle Chiese da essi rappresentate, l’insegnamento di Catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.
2. La Repubblica Italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se sono maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei due genitori o tutori.
Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento provvede a che l’insegnamento ed ogni eventuale pratica religiosa,

3. nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per detti alunni effetti comunque discriminanti.
art.10 La Repubblica Italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le componenti della società, assicura alle Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.
Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall’ordinamento scolastico.
Gli oneri finanziari sono a carico degli organi scolastici competenti.

Con la sottolineatura che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento di altre discipline, le ulteriori intese siglate tra lo Stato Italiano e le altre confessioni religiose, presenti sul nostro territorio, ricalcano sostanzialmente questo modello. Sembra pertanto sufficiente, per completezza del quadro normativo, elencarle senza produrre altre citazioni testuali.

L.22 novembre 1988, n.516
Intesa con l’Unione Italiana delle Chiese Cristiane
Avventiste del Settimo Giorno
L.22 novembre 1988, n.517
Intesa con le Assemblee di Dio in Italia
L.8 marzo 1989, n.101
Intesa con l’Unione delle Comunità Ebraiche in Italia
L.12 aprile 1995, n.116
Intesa con la Chiesa Evangelica Battista

Come si vede ,dalla revisione del Concordato del 1984,nell’arco dei successivi undici anni, si porta a compimento anche il dettato costituzionale dell’art.8,che riporta l’attenzione alla storica multi religiosità dell’Italia, di cui padri/madri costituenti non solo avevano conoscenza e consapevolezza,ma che intendevano tutelare secondo il principio di uguaglianza dell’art.3,la cui promozione è affidata alla Repubblica.
Ed è da questo impegno costituente che la scuola riceve,in primis, il proprio compito istituzionale,e che la specifica legislazione scolastica dovrà consolidare e valorizzare,anche tramite le proposte pedagogico -culturali .
Sembra pertanto legittimata l’operazione di analisi/confronto tra la produzione legislativa che si è fin qui proposta e la produzione di legislazione scolastica che, in parallelo, si è svolta.

La scuola promuove nella:

• Scuola dell’infanzia (1991)
……..un corretto atteggiamento nei confronti della religiosità , delle religioni e delle scelte dei non credenti che è innanzitutto essenziale come motivo di reciprocità, fratellanza , impegno costruttivo, spirito di pace e sentimento dell’unità del genere umano in un’epoca di crescenti spinte all’interazione multiculturale e multiconfessionale.

• Scuola elementare (1985)
…..la conoscenza degli elementi essenziali per la graduale riflessione sulla realtà religiosa nella sua espressione storica, culturale, sociale: la conoscenza e il rispetto delle posizioni che le persone adottano in ordine alla realtà religiosa.

• Scuola Secondaria di 1° grado (S.media) (1979)
…..la capacità di esprimere la propria realtà interiore anche in dialogo con differenti credenze e culture…….
…..l’insegnamento della religione si svolge anche come confronto aperto e dialogo con altre forme e tradizioni religiose.

Come risulta evidente, pur nella diversa temporalità politico- culturale in cui i tre testi sono stati redatti, l’approccio e la proposta programmatica dei tre segmenti strategici della scuola di base evidenzia una significativa continuità concettuale a valenza pedagogico – didattica rilevante ,in ordine alle istanze interculturali e multiculturali, cui va orientata anche la conoscenza dei fatti e dei fenomeni religiosi.
Gli interventi recenti,e tuttora in corso ,sembrano ignorare il tema ,salvo recuperarlo con la modalità “carsica” del dibattito politico istituzionale complessivo.
In dettaglio,dopo la Riforma dei cicli(L.30/23201) dal 2003 ad oggi si fa i conti con una legge delega che inaugura una estemporanea pedagogia degli Allegati

Legge 28 marzo 2003, n.53
D. L.vo 19 febbraio 2004 + C.M n. 29 del 05.03.2004, comprensivi degli
ALLEGATI A, B, C, D


che ,solo per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, viene integrata da una Nuova Intesa tra MIUR e CEI del 23 ottobre 2003, ratificata dal Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2004, acquisita con D.P.R. 30 marzo 2004, in cui con la nuova e farraginosa nomenclatura pedagogico- metodologico -didattica (OSA, PECuP, UdA, Ologramma, Portfolio, LARSA, Tutor) si indicano gli OSA propri dell’insegnamento della religione cattolica, nell’ambito delle Indicazioni Nazionali dei Piani di Studio Personalizzati, di cui ai relativi Allegati.
Anche per questo insegnamento siamo in regime di applicazione transitoria, ancorché obbligatoria, per le classi del 1° ciclo di Istruzione, secondo la nuova articolazione ordinamentale (( 3))+ 2+2+ 2+ 1),che include, di fatto,anche i tre anni di scuola dell’infanzia.
La breve “stagione del cacciavite” nel 2006,con il ritorno del M.Pubblica I . (L. n. 233 del 17.7.2006),di cui si riconosce la generosità dell’intento,purtroppo correlata all’inefficacia di fatto ,sul piano specifico dell’insegnamento della religione produce la C.M. n. 45 Prot. AOO DGOS n. 4198 del 22 aprile 2008,che recita testualmente :

Oggetto: Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione relativamente all'insegnamento della religione cattolica.

Nel corrente anno scolastico 2007-08 è stata avviata la prima attuazione delle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, allegate al DM 31-7-2007. Tali Indicazioni sono state oggetto di una prima graduale attuazione nei primi mesi del corrente anno scolastico, secondo le istruzioni fornite dalla Direttiva n. 68 del 3-8-2007, mentre con la nota ministeriale del 31-1-2008 è stata avviata una fase di confronto che dovrebbe condurre le scuole, nella seconda metà del corrente anno scolastico, a sintonizzare i Piani dell'offerta formativa del prossimo anno scolastico con dette Indicazioni.
Come era esplicitato nel testo delle stesse Indicazioni per il curricolo, «l'insegnamento della Religione Cattolica è disciplinato dagli accordi concordatari in vigore. I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento saranno definiti d'intesa con l'autorità ecclesiastica, come da disposizione concordataria». In attuazione di tale intento, la presidenza della Conferenza episcopale italiana ha proposto a questo Ministero uno specifico progetto di revisione delle indicazioni didattiche già in vigore per l'insegnamento della religione cattolica al fine di armonizzare la collocazione di questa disciplina nel nuovo impianto curricolare della scuola dell'infanzia e delle scuole del primo ciclo.
Accertata la coerenza di tale proposta con le linee portanti delle Indicazioni per il curricolo, si ritiene di poter accogliere il documento della Conferenza episcopale italiana e quindi avviare la prima attuazione dei relativi contenuti al fine di consentire anche all'insegnamento della religione cattolica di inserirsi adeguatamente nei Piani dell'offerta formativa che le scuole stanno attualmente redigendo per il prossimo anno scolastico. Pertanto si allega alla presente circolare il documento di lavoro contenente lo Strumento base (Allegato 1) , la relativa Legenda (Allegato 2) e il relativo Protocollo (Allegato 3), affinché tutte le scuole possano prenderne visione e tenerne conto nella propria programmazione educativa e didattica e nella redazione dei Piani dell'offerta formativa.
L’azione che così prende il via si allinea a quella già in corso per il resto del curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, per svolgersi nel corso del prossimo anno scolastico 2008-09, al fine di giungere ad un testo condiviso delle Indicazioni che possa essere sottoposto alle valutazioni conclusive del Presidente della Conferenza episcopale italiana e del Ministro pro tempore in vista di una formale adozione in tutte le scuole a partire dall'anno scolastico 2009-10, nel rispetto delle procedure previste in materia dal vigente regime concordatario e in particolare dal DPR 751/85.
Il Ministro F.to Fioroni


L’Allegato 1, come peraltro la CM esplicita,è una vera e propria integrazione/revisione del Documento “Nuove Indicazioni” e si ritiene utile un esame dettagliato e articolato nel merito.
L’insieme delle argomentazioni/valutazioni del presente intervento, infatti, è stato proposto nel contesto istituzionale e costituzionale che ne legittima anche il titolo -scuola e laicità- ,ma che non intende sfuggire al contesto politico-culturale con cui , professionalmente e istituzionalmente,non solo gli insegnanti,ma anche ciascun/a cittadino/a si deve confrontare, senza tentazioni antagoniste , ma senza mai dimenticare che l’Italia è stata SEMPRE, fin dalla sua nascita come nazione,come riconosciuto e legittimato dalla Costituzione ,
una comunità multi - linguistica, multi - culturale , multi –religiosa,
di cui l’EUROPA,nostra nuova contemporanea comunità, potrebbe/dovrebbe giovarsi.

Quanto alla scuola italiana,se si vorrà/potrà interrompere la spirale perversa di riforme “delegate” e le si darà un tempo di innovazioni compatibile con i tempi lunghi di vita e di crescita dei bambini e dei ragazzi, vecchi e nuovi cittadini del mondo contemporaneo,saprà onorare come sempre il proprio compito istituzionale e costituzionale.

Rosanna Facchini